Condizioni Generali

1. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio che costituiscano parte significativa del "pacchetto turistico".


2. FONTI LEGISLATIVE
La compravendita di pacchetto turistico, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale che estero, sarà disciplinato dalla Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 in quanto applicabile.


3. PRENOTAZIONI
Le prenotazioni si ricevono presso Listrop Italia Inccoming, fino ad esaurimento dei posti disponibili. L'accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui Listrop Italia Incoming invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico.


4. PAGAMENTI
Salvo differenti accordi tra le parti, all'atto della prenotazione il cliente è tenuto a versare il 30% della quota di partecipazione. Il saldo dovrà pervenire a Listrop Italia Incoming entro e non oltre i trenta giorni di calendario precedenti la data di partenza. Per le prenotazioni effettuate nei trenta giorni precedenti la data di partenza, all'atto dell'iscrizione dovrà essere versato l'intero ammontare delle quote di partecipazione. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte di Listrop Italia Incoming , la risoluzione di diritto, con conseguente applicazione delle penali come previsto al seguente.


5. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Qualora prima della partenza Listrop Italia Incoming abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi essenziali del contratto, quale il prezzo stabilito nel contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta alla controparte, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. A tali fini si considera significativa una modifica del prezzo superiore al 10% del medesimo. Ove non accetti la proposta di modifica di cui sopra, l'acquirente potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell'offerta di un pacchetto turistico sostitutivo ai sensi del 2° e 3° comma dell'articolo seguente, comunicando per iscritto la propria decisione entro due giorni lavorativi da quando è venuto a conoscenza della modifica. Listrop Italia Incoming può annullare il contratto quando non sia stato raggiunto il numero minimo di partecipanti entro 20 giorni prima della data in cui il viaggio o il soggiorno doveva avere inizio.


6. RECESSI E PENALI
L'acquirente può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi: - aumento del prezzo da contratto in misura eccedente il 10%; - modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposto da Listrop Italia Incoming dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore. Nei casi di cui sopra l'acquirente ha diritto: ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo e, nel caso in cui Listrop Italia Incoming non rendesse disponibile tale alternativa, a recedere e quindi alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. L'acquirente dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'organizzatore si intende accettata.
All'acquirente che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell'acconto di cui all'art. 4 – il costo di gestione pratica, quantificato separatamente, ed una penale, calcolata sull'ammontare complessivo dei servizi prenotati nella seguente misura: -10% del prezzo sino a 30 giorni lavorativi prima dell'inizio dei servizi -30% del prezzo sino a 21 giorni lavorativi prima dell'inizio dei servizi -50% del prezzo sino a 11 giorni lavorativi prima dell'inizio dei servizi -80% del prezzo sino a 3 giorni lavorativi prima dell'inizio dei servizi - nessun rimborso dopo tale termine (no show). Tali penali si intendono sempre e comunque subordinate alle eventuali condizioni di penale per annullamento per le pratiche o i singoli servizi espresse da Listrop Italia Incoming in fase di proposta e/o preventivo ed accettate dal cliente tramite la conferma della pratica o del servizio di cui sopra.


7. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
Listrop Italia Incoming , qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio dell'acquirente, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta da Listrop Italia Incoming venga rifiutata dall'acquirente per seri e giustificati motivi, Listrop Italia Incoming fornirà senza supplemento di prezzo un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e dei posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.


8. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore, all'atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.


9. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato e fornite dal fornitore del servizio. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l'organizzatore si riserva la facoltà di fornire una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.


10. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L'organizzatore risponde unicamente dei danni arrecati al consumatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che si provi che l'evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.


11. LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità, ed in particolare nei limiti previsti dalla convenzione di Varsavia del 12/10/1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con L. 841 del 19/05/1932, dalla convenzione di Berna del 25/02/1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con L. 806 del 02/03/1963, e dalla convenzione di Bruxelles del 23/04/1970 (CCV), resa esecutiva con L. 1084 del 27/12/1977, per ogni ipotesi di responsabilità dell'organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l'importo di 2.000 Franchi oro Germinal per danno alle cose, 5.000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno (art. 13 n° 2 CCV).


12. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. Non è responsabile nei confronti del consumatore per l'inadempimento da parte dell'intermediario degli obblighi a carico di quest'ultimo. L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 10 e 11), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.


13. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il consumatore dovrà inoltre sporgere successivamente reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza. Non saranno ritenuti ricevibili reclami al di fuori di tale procedura.


14. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell'organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie, nonché l'assistenza in loco, da parte di personale medico qualificato.


15. SOSTITUZIONI DEI SERVIZI
Listrop Italia Incoming si riserva la facoltà di variare gli hotel e/o i vettori e/o le località di soggiorno con altri servizi che abbiano caratteristiche analoghe, per motivi operativi o per altre eventuali esigenze dandone pronta comunicazione. Nel caso in cui i servizi alberghieri siano di tipologia e qualità diverse da quelle oggetto del contratto, il consumatore potrà richiedere rimborso degli eventuali maggiori importi versati. Tale facoltà non implica "modifica del viaggio".


16. CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Ai sensi di legge, si stabilisce che le controversie nascenti dall'applicazione, interpretazione, esecuzione del contratto siano devolute alla decisione di un collegio arbitrale composto da un arbitro per ciascuna delle parti e presieduta da uno degli arbitri nominato dagli arbitri stessi, ovvero, in mancanza, dal Presidente del Tribunale della località in cui ha sede l'operatore (Listrop Italia Incoming). Il collegio arbitrale avrà sede ove si trova la sede legale dell'operatore (Listrop Italia Incoming) e deciderà secondo diritto in seguito all'eventuale tentativo di conciliazione.


ADDENDUM: CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI DISPOSIZIONI NORMATIVE
Ai contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 3; art. 4; art. 5; art.6; art.7; art. 8; art. 12; art. 14; art. 15; art. 16. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore. viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.). Comunicazione obbligatoria: La legge punisce i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero.